DECRETO INGIUNTIVO
La vicenda scaturisce da un decreto ingiuntivo del 4 maggio 2012, con cui il giudice ha intimato al ministero della Giustizia il versamento di 210.254,74 euro (più interessi e spese) alla Gmg Srl, come compenso per l'attività di noleggio di apparecchiature elettroniche per intercettazioni telefoniche e ambientali. Successivamente però il Tribunale di Venezia ha accolto l'opposizione ministeriale e la Corte d'Appello ha confermato questo orientamento, ritenendo che fra la Procura e l'impresa sussistesse un rapporto di tipo pubblicistico: «Nessun contratto di natura privatistica era stato stipulato tra le parti, anche per la mancanza, in capo ai sostituti procuratori della Repubblica, del potere di impegnare contrattualmente la pubblica amministrazione».
Cosa significa? A spiegarlo è la Cassazione, a cui si è rivolta la ditta creditrice.
I TEMPI
Sui tempi di pagamento, però, la pubblica amministrazione non brilla. Non a caso le direttive europee del 2000 e del 2011 hanno «posto l'accento sulla necessità di intensificare la lotta contro un fenomeno che mette a rischio la sopravvivenza di numerose imprese», prescrivono un termine di 30 giorni, che sale a 60 nel caso delle strutture sanitarie pubbliche. Queste indicazioni sono state recepite dall'Italia nel 2012, ma con una rilevante eccezione, così sintetizzata dalla Suprema Corte nella sua ordinanza: «La normativa nazionale sulle spese di giustizia esclude dall'ambito di applicazione della Direttiva il noleggio di apparecchiature per intercettazioni telefoniche nelle indagini penali».
Per questo lo scorso 16 novembre la Commissione europea ha deferito il nostro Paese alla Corte di Giustizia dell'Ue. È proprio ai giudici di Lussemburgo che ora la Cassazione ha chiesto di chiarire definitivamente la questione, partendo dal caso di Venezia e con una procedura accelerata, «stante il pericolo che si determini un danno irreversibile a scapito della società ricorrente», peraltro ormai in liquidazione visto che sono trascorsi 12 anni.