Netturbino licenziato per non aver indossato la mascherina mentre guidava il motocarro

Giovedì 13 Aprile 2023 di Gianluca Amadori
CHIOGGIA Un motocarro di Veritas, netturbino licenziato
CHIOGGIA Licenziato per non aver indossato la mascherina di protezione mentre si trovava alla guida di un mezzo aziendale, alla presenza di un collega.
È la sanzione inflitta da Veritas ad un netturbino in servizio a Chioggia dal 1998, prima con contratti a termine e quindi a tempo indeterminato, già oggetto di numerosi procedimenti disciplinari. 
Il lavoratore ha impugnato il provvedimento emesso dall’azienda, contestandolo come illegittimo e comunque esagerato rispetto alla violazione, ma la sezione lavoro del Tribunale di Venezia ha rigettato il suo ricorso, condannandolo alla rifusione delle spese di lite, quantificate in 2500 euro.
Il licenziamento risale al marzo dello scorso anno e si riferisce al mancato utilizzo della mascherina di protezione, in quel periodo obbligatoria in ragione dell’epidemia Covid.

LA DIFESA
Il netturbino si è difeso sostenendo di essere affetto da una broncopneumopatia cronica ostruttiva, che rende difficoltosa la respirazione. Ma la giudice Anna Menegazzo ha ritenuto tale giustificazione non sufficiente. Poche settimane prima del licenziamento, infatti, il lavoratore era già stato sanzionato (con sei giorni di sospensione dal lavoro e dallo stipendio) per un’analoga violazione e, in quella occasione, Veritas aveva precisato che l’esonero dall’utilizzo della mascherina doveva essere stabilito dal medico competente aziendale. Ciò nonostante il dipendente non avanzò alcuna richiesta al medico aziendale e non fece pervenire alcun certificato all’azienda. 
Dalle testimonianze ascoltate nel corso della causa è inoltre emerso che il dipendente, oltre a togliere sistematicamente la mascherina, irrideva chi gli aveva imposto di utilizzarla. Secondo la giudice la difesa non ha provato che si tratti di un licenziamento discriminatorio. Mentre l’azienda ha correttamente fatto riferimento alle precedenti sanzioni disciplinari inflitte al lavoratore tra il 2002 e il 2001, tre delle quali oggetto di un accordo transattivo giudiziale (per 14 giorni complessivi di sopensione) «la cui legittimità non può essere messa in discussione». La sentenza potrà essere impugnata.
Ultimo aggiornamento: 07:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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